Regolamento

Regolamento Generale dell’Accademia italiana della Vite e del Vino

a norma dell’art.1.4 del nuovo Statuto dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino approvato in data 28 giugno 2016

 

Art. 1 - Del Corpo Accademico deliberante

II Corpo Accademico deliberante, detto anche Corpo Accademico, costituito dagli Accademici , in numero non superiore a 300, e dagli Accademici Emeriti, in un numero indeterminato, provvede a quanto stabilito nell’art. 4 comma quinto dello Statuto (Art. 4.1 STATUTO)

Le assemblee del Corpo Accademico sono valide in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei suoi componenti, mentre, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un decimo degli Accademici. (Art. 4.2 STATUTO)

Nei casi di eventuali modifiche allo Statuto, è prescritta la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo più uno dei componenti del Corpo Accademico. (Art. 20 STATUTO)

Per la validità delle deliberazioni del Corpo Accademico, ogni Accademico votante può essere portatore al massimo di una delega rilasciata e sottoscritta da altro Accademico avente diritto di voto. Le deliberazioni del Corpo Accademico vengono adottate a maggioranza semplice, salvo nel caso di votazioni su eventuali riforme dello Statuto, per le quali è prescritto il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti e nel caso di nomina degli Accademici, per cui è previsto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. (Art. 4.6 STATUTO)

Le deliberazioni del Corpo Accademico vengono di norma adottate a votazione palese, che potrà essere espressa per posta, per mail, per telefax o strumenti simili, idonei ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell’avvenuto ricevimento. (Art. 4.7 STATUTO)

La votazione segreta, è prescritta ai sensi dell’art. 4 comma sesto dello Statuto solo per la nomina degli Accademici (anche in tal caso, la votazione può avvenire con le modalità a distanza  suindicate).

Le assemblee del Corpo Accademico deliberante sono convocate dal Presidente con avviso a ciascuno degli Accademici aventi diritto al voto almeno quindici  giorni prima della data fissata per la riunione: detto avviso, da inviarsi per posta raccomandata, per mail, per telefax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell’avvenuto ricevimento, conterrà il giorno, l’ora, il luogo della riunione stessa, 1'ordine del giorno, e gli estremi dell’eventuale seconda convocazione.

 

Art. 2 - Approvazione del nuovo Corpo Accademico deliberante

Ai sensi dell’art. 9 comma quarto e 23 dello Statuto dell’Accademia della Vite e del Vino approvato in data 28 giugno 2016, il nuovo Corpo Accademico deliberante, verrà eletto dal Corpo Accademico deliberante in carica, costituito dagli Accademici, su proposta del Consiglio Accademico, anche con le modalità di cui all’art.1 u.p. .

 

Art. 3 - Della nomina degli Accademici

E' facoltà degli Accademici Ordinari ed Emeriti  di far pervenire al Presidente, entro il mese di settembre, segnalazioni motivate di persone che, a loro giudizio, potrebbero proficuamente contribuire alle finalità accademiche, ai sensi di quanto precisato dall'art. 9 comma uno dello Statuto (Art. 9.1 STATUTO).

Nell’ultima riunione annuale del Consiglio Accademico, il Presidente comunica a questo le segnalazioni pervenutegli ed il Consiglio provvede a scegliere i nomi da sottoporre alla votazione del Corpo accademico.

Per la nomina ad Accademico è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti il Corpo accademico.

E’ necessaria altresì una documentata partecipazione alle attività Accademiche per almeno un triennio.

 Affinché ad essa possa partecipare il maggior numero di votanti, si procede con tutte le modalità  previste dall’art.1 u.p. (per posta raccomandata, per mail, per telefax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell’avvenuto ricevimento) .

Ciascun Accademico verserà entro il primo trimestre di ogni anno una quota associativa annuale, il cui importo e modalità di versamento verranno stabiliti dal Consiglio e pubblicati sul sito dell’Accademia.  Il mancato versamento protratto per due anni della quota associativa costituisce manifestato continuativo disimpegno nella partecipazione alle attività accademiche, con ogni conseguenza statutaria.

 

Art. 4 - Della nomina del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei conti

Il Segretario dell’Accademia , almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio di carica, invia a ciascuno degli Accademici Ordinari ed Emeriti aventi diritto al voto  la scheda di votazione, indicando il termine ultimo per far pervenire la scheda di voto.

Pena l’annullamento della scheda, ciascun elettore può designare non più di 15 nominativi quali Consiglieri e non più di tre nominativi per il Collegio dei Revisori dei conti.

Risultano eletti coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di successive dimissioni, o comunque di decadenza di un eletto, subentra il nominativo che nella graduatoria ha conseguito il maggior numero di voti fra i non eletti.

A parità di voti, viene eletto 1'Accademico con maggiore anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

E' tuttavia facoltà del Presidente di stabilire che questa votazione avvenga in sede di assemblea del Corpo Accademico deliberante.

 Fermo il principio che tutti gli Accademici Ordinari ed Emeriti  sono eleggibili, al fine di evitare una eccessiva dispersione di voti, sono ammesse manifestazione di disponibilità spontanee per la carica di Consigliere e di Revisore dei conti ,da ufficializzarsi  entro il termine 30 gg. prima delle elezioni.

In ogni caso, il Consiglio Accademico ha la facoltà di inviare ai votanti, a puro titolo indicativo e nell’intento di evitare un'eccessiva dispersione di voti, un elenco di candidati Consiglieri e di candidati Revisori dei conti, pur lasciando agli aventi diritto al voto la più completa libertà di scelta e di eventuali sostituzioni.

Nel caso di votazione in sede di assemblea del Corpo Accademico le modalità di convocazione sono quelle stabilite dall’art. 1 u.p. del presente Regolamento.

In ambedue i casi il Presidente stabilisce la data dello spoglio delle schede e il relativo scrutinio, previa la scelta di due scrutatori, al di fuori del Consiglio ma nell'ambito degli Accademici. Alle operazioni di scrutinio, cui presiederà il Presidente od un Vice Presidente, presenzierà il Segretario o, in caso di impedimento, il Consigliere più anziano disponibile: ad esse hanno diritto di assistere tutti gli Accademici.

 

Art. 5 - Del Presidente e dei Vice-Presidenti

II Consiglio Accademico, previa accettazione dei membri eletti entro 15 giorni dalla presentazione dei risultati del1'elezione, provvede, entro i 30 giorni successivi, alla elezione, al proprio interno,del Presidente e dei due Vice Presidenti.

L'elezione delle predette cariche, a maggioranza di voti, è valida se sono presenti almeno 12 Consiglieri.

E' ammessa la votazione segreta a richiesta di almeno 5 Consiglieri.

 La medesima procedura viene seguita qualora si determini, nel corso del quadriennio di carica, la vacanza per un qualsiasi motivo del Presidente o dei Vice Presidenti, previa ricostruzione del plenum consiliare con la nomina degli Accademici che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo il quindicesimo eletto, nella elezione del Consiglio per il quadriennio in corso.

 

Art. 6 - Del Collegio dei Revisori dei conti

II Collegio dei Revisori dei conti, previa accettazione dei membri eletti entro quindici giorni dalla comunicazione dei risultati dell'elezione, provvede, entro i 30 giorni successivi, presente anche il membro designato dal Ministero per i Beni culturali e ambientali, e quello designato dal Ministero PP AA FF, qualora designati, alla nomina nel proprio interno del Presidente del Collegio stesso.

Qualora nel quadriennio di carica si determini vacanza per qualsiasi motivo del Presidente o di uno dei Revisori, il Collegio viene ricostituito nel suo plenum con la nomina dell’Accademico che ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo il terzo eletto, nella elezione del Collegio per il quadriennio in corso. Nel caso in cui la vacanza dovesse riguardare il membro designato dai  Ministeri,   il Ministero medesimo procederà ad una nuova designazione.

 

Art. 7 - Dei compiti del Consiglio Accademico

Oltre a provvedere a quanto concerne 1'attività scientifica dell’Accademia, spettano al Consiglio i compiti di cui all'art. 5 dello Statuto.

 

Art. 8 - Dei compiti del Presidente e dei Vice-Presidenti

II Presidente ed i Vice-Presidenti svolgono le mansioni ad essi attribuite dallo Statuto.

Il Presidente avrà la possibilità di assegnare le deleghe ritenute opportune e necessarie II Presidente, per ragioni urgenti, ha facoltà di provvedere in luogo e vece del Consiglio, sottoponendo non appena possibile i provvedimenti presi al Consiglio per la ratifica.

Il Presidente cura che le deliberazioni prese dal Corpo accademico e dal Consiglio accademico abbiano pronta esecuzione; redige una relazione sull’attività svolta in ciascun anno accademico, che verrà inviata ai due Ministeri competenti (Ministero Beni Culturali e Ministero Politiche Agricole) e pubblicata sul sito dell’Accademia.

 

Art. 9 - Dei compiti del Segretario

II Segretario, immediato collaboratore del Presidente, più particolarmente deve:

  1. a) tenere aggiornato l’elenco degli Accademici;
  2. b) curare la redazione e la pubblicazione degli Atti accademici;
  3. c) curare la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, e provvedere affinché in appositi registri-raccoglitori siano riportati i verbali delle adunanze del Consiglio accademico e del Corpo accademico;
  4. d) sottoporre detti verbali ad approvazione nelle sedute immediatamente successive, farli firmare dal Presidente della seduta e controfirmarli personalmente;
  5. e) sorvegliare che in ogni atto dell'attività accademica siano osservate le norme statutarie e quelle del presente Regolamento.
  6. f) provvedere all'organizzazione delle adunanze dell'Accademia nel corso dell'anno.
  7. g)    ricevere e dare corso alla corrispondenza ordinaria; h)    aggiornare le registrazioni contabili; i)    collaborare col Consigliere Amministratore per la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; l)    redigere i mandati di pagamento; m)    controllare le registrazioni del Tesoriere; n)    curare la conservazione dell'archivio accademico; o)    sovraintendere, attenendosi alle istruzioni ricevute dal Presidente,  al personale impiegatizio e ai collaboratori eventualmente nominati; p) dare immediata comunicazione al Presidente, di qualsivoglia evenienza interessante il funzionamento amministrativo dell'Accademia, di cui sia venuto a conoscenza.

 Nello svolgimento di tutte le sue mansioni, il Segretario può valersi della collaborazione del Cancelliere ovvero di altri c onsulenti scelti dal Consiglio Accademico.

 

Art. 10 - Dei compiti del Consigliere Amministratore e del Consigliere Bibliotecario

II Consigliere Amministratore deve:

  1. a)    provvedere alla conservazione dei beni patrimoniali dell'Accademia, assicurandosi che di tutte le attività mobiliari e immobiliari sia steso e aggiornato apposito inventario;
  2. b)    di intesa con il Segretario provvede a compilare e a sottoporre al Presidente, per la presentazione al Consiglio accademico e successivamente al Corpo accademico deliberante, i Bilanci preventivi ed i Conti consuntivi; c)    durante il corso dell’esercizio si assicura che a tutte le spese fatte per conto dell'Accademia corrispondano reali disponibilità;
  3. d)    controfirma i mandati di pagamento e le reversali.

Per espletare le sue mansioni può avvalersi dell'opera di eventuali altri collaboratori scelti dal Consiglio accademico.

II Consigliere Bibliotecario ha in consegna la Biblioteca accademica; ne cura la conservazione e l’incremento, proponendo al Consiglio le provvidenze utili a tal fine, e collabora con il Segretario nella gestione dei contatti con Amministrazione ed Enti pubblici e privati.

La nomina del  Consigliere Amministratore e del Consigliere Bibliotecario, a norma del punto 5.4 lett.f  dello Statuto, spettano al Consiglio Accademico.

 

 Art. 11 - Dei compiti del Collegio dei Revisori dei conti

II Collegio dei Revisori dei conti controlla la regolarità delle registrazioni contabili riguardanti la gestione amministrativa e i bilanci dell'Accademia; si assicura dell'esattezza dei conti consuntivi confrontandone i dati con i registri  e ogni altra documentazione contabile; in sede di esame del conto consuntivo da parte del Corpo accademico presenta le proprie deduzioni mediante relazione scritta.

La nomina dei Revisori supplenti, in numero di tre, a norma dell’art.8.1. dello Statuto,  spetta al Consiglio sulla base dei primi revisori  risultati non eletti. Quanto poi ai Revisori nominati dai Ministeri, alle medesime Istituzioni verrà richiesta anche l’indicazione di un supplente.

 

Art. 12 - Del Cancelliere

Il Cancelliere dell’Accademia, nominato dal Consiglio accademico, collabora con il Segretario nello svolgimento di tutte le sue mansioni, in particolare in quelle previste dal presente Regolamento.

 

Art. 13 – Delle Adunanze accademiche pubbliche

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, le adunanze destinate a conferenze e discussioni di carattere tecnico-scientifico, sono normalmente pubbliche.

 

Art.14  - Delle attività a contenuto economico dell’Accademia e altre strutture dell’Accademia.

Le attività a contenuto economico dell’Accademia, di cui all’art.2.2 dello Statuto, saranno disciplinate da apposito e specifico regolamento.

Appositi e specifici regolamenti verranno adottati  anche in ordine alle altre strutture previste dall’art.15 dello Statuto, e al funzionamento dei Gruppi di ricerca di cui all’art.14 dello Statuto.

 

Art.15 – Della categoria degli Accademici in soprannumero , non prevista dallo Statuto vigente.

Relativamente alla categoria degli Accademici in soprannumero,  non più prevista nel nuovo Statuto,  siano essi ordinari o corrispondenti, gli stessi verranno collocati con provvedimento del Consiglio, nelle corrispondenti categorie statutarie vigenti, e quindi tra gli Accademici Ordinari o i Corrispondenti dell’Accademia. E’ fatta  salva ogni successiva determinazione del Consiglio in ordine alla valutazione dell’effettiva partecipazione di ciascuno di essi alle attività Accademiche, con ogni conseguenza statutaria.

 

Art.16 Sedi operative

Relativamente alle sedi operative di cui al punto 1.3 dello Statuto , le stesse non potranno in alcun caso comportare oneri di spesa a carico dell’Accademia, salvo che per  mere utenze e forniture. La scelta di ogni sede operativa verrà adottata dal Consiglio su proposta di un Accademico ovvero un’Autorità Istituzionale.

 

Art.17 Degli Onorari dell’Accademia.

A norma dell’art.9.7 dello STATUTO, e con le modalità  di cui art. 11, possono essere nominati dal Consiglio, quali Onorari dell’Accademia, personalità di alto profilo culturale nei settori di competenza dell’Accademia, su proposta di un Accademico ovvero un’Autorità Istituzionale.

 

Art.18 Maggioranze nelle deliberazioni.

Salvo che sia espressamente e diversamente previsto, ogni deliberazione del Consiglio e del Corpo Accademico verrà adottato a maggioranza semplice dei votanti.

 

 Art.19 Corrispondenti dell’Accademia

Secondo quanto previsto dall’art.10 dello Statuto, i Corrispondenti dell’Accademia non potranno essere in numero superiore a 300, e a carico dei medesimi verrà posto un contributo  annuale che verrà stabilito dal Consiglio ,con le modalità e gli effetti di cui all’art.3 u.p. del presente regolamento.

 

Art.20 Gruppi di lavoro

Fermi restando i gruppi di lavoro in essere, a norma dell’art.14 dello Statuto, la proposta di costituzione di un nuovo  gruppo di lavoro dovrà essere approvata dal Consiglio con maggioranza di almeno due terzi dei componenti.