Statuto

Approvato  nell'Assemblea Straordinaria del Corpo Accademico tenutasi il 28 giugno 2016, presso l'Accademia dei Georgofili, in Firenze, alla presenza del notaio Patrizia Bartoli


Art. 1 – Origine, denominazione, sede, durata e scopi

  • 1.1 L'Accademia Italiana della Vite e del Vino (AIVV), costituita il 30 luglio 1949, ed eretta Ente Morale con D.P.R. 25 luglio 1952, contribuisce al progresso delle scienze e delle loro applicazioni alla viticoltura e all'enologia in senso lato, comprendendo anche la valorizzazione e tutela dei prodotti, gli aspetti storici, economici e legislativi, la tutela dell'ambiente, del territorio e della salute.
  • 1.2 L’Accademia non ha fini di lucro, svolge attività di prevalente interesse pubblico ed è un’istituzione di alta cultura; gode di autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria, è dotata di proprio ordinamento statutario e può emanare regolamenti interni per disciplinare il funzionamento delle proprie attività. 
  • 1.3 L’Accademia ha sede legale in Firenze, presso l'Accademia dei Georgofili; per meglio perseguire i propri intenti, può dotarsi anche di una o più sedi operative secondo il Regolamento adottato dal Consiglio accademico.
  • 1.4 La durata dell’Accademia è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera del Corpo accademico. 


Art. 2 – Attività istituzionale

  • 2.1 L'Accademia Italiana della Vite e del Vino per realizzare i propri scopi istituzionali:
       a. promuove ed attua studi, ricerche e dibattiti;
       b. organizza letture, convegni, seminari, tavole rotonde, giornate di studio, corsi di perfezionamento;
       c. promuove la costituzione di osservatori, laboratori, gruppi di lavoro e commissioni di studio;
       d. pubblica Atti accademici, studi, inchieste, monografie e raccolte di opere;
       e. collabora con Istituti affini italiani ed esteri;
       f. istituisce premi a lavori di carattere tecnico scientifico e per l'attuazione di ricerche e attività benemerite per il progresso scientifico e tecnologico del settore vitivinicolo;
       g. raccoglie nei propri archivi fisici ed informatici e nella biblioteca documenti e pubblicazioni ad uso degli Accademici, secondo quanto disposto da apposito Regolamento;
       h. attua infine ogni altra attività o iniziativa atta a conseguire i fini istituzionali dell'Accademia.
  • 2.2 L’Accademia potrà esercitare, negli ambiti di pertinenza alle finalità accademiche, attività a contenuto economico, secondo le previsioni del Regolamento adottato,
    istituendo o partecipando, a tale scopo, anche a società od enti aventi ad oggetto o scopo attività economiche.

Art. 3 – Organi.   Sono organi dell'Accademia:
            1)  il Corpo accademico
            2)  il Consiglio accademico
            3)  il Presidente
            4)  il Comitato di presidenza
            5)  il Collegio dei revisori dei conti

Art. 4 – Corpo accademico

  • 4.1 Il Corpo accademico è costituito dagli Accademici Ordinari, in numero non superiore a 300, e dagli Accademici Emeriti, in numero indeterminato.
  • 4.2 Le deliberazioni del Corpo accademico sono prese a maggioranza dei voti, a meno che non sia diversamente specificato. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il Corpo accademico, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno un decimo degli Accademici. Ogni Accademico ha diritto a un voto.
  • 4.3 E’ ammessa la delega scritta e ciascun membro del Corpo accademico può ricevere una sola delega.
  • 4.4 Le riunioni possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza, in teleconferenza ed in video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia consentito l’esame e/o la produzione di documenti da parte di tutti i presenti, per seguire la riunione e per intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nella riunione. Verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario.
  • 4.5 Al Corpo accademico compete: a. approvare e modificare lo Statuto e/o il Regolamento su proposta del Consiglio accademico o di almeno trenta membri del Corpo accademico; b. stabilire le direttive generali delle attività dell'Accademia; c. deliberare sulla relazione del Presidente e sugli argomenti posti all'ordine del giorno; d. eleggere, tra gli Accademici Ordinari ed Emeriti, quindici Consiglieri e tre Revisori dei Conti; e. approvare il bilancio preventivo e consuntivo; f. nominare gli Accademici Ordinari ed Emeriti su proposta del Consiglio accademico.
  • 4.6 Per le nomine degli Accademici, la votazione è segreta e può avvenire anche per corrispondenza. E' necessario il voto favorevole della metà più uno dei votanti.
  • 4.7 Le adunanze del Corpo accademico sono convocate presso la sede dell’Accademia o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Accademici. La convocazione dell’adunanza avverrà a cura del Presidente almeno otto giorni prima della data prestabilita mediante comunicazione agli Accademici a mezzo lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell’avvenuto ricevimento (quali lettera consegnata a mano, telefax, posta elettronica). Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  • 4.8 Le adunanze del Corpo Accademico sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano; il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni adunanza andrà redatto apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal Segretario; copia del verbale viene messo a disposizione di tutti gli Accademici con le modalità stabilite dal Consiglio dell’accademia.     

Art. 5 – Consiglio dell’accademia

  • 5.1 Il Consiglio dell'accademia è composto da quindici consiglieri eletti dal Corpo accademico, dura in carica un quadriennio e i suoi membri possono essere rieletti.
  • 5.2 Il Consiglio, con le modalità riportate nel Regolamento, elegge al proprio interno il Presidente e due Vice Presidenti e viene convocato almeno due volte l'anno.
  • 5.3 Tutti gli incarichi accademici non sono retribuiti e scadono con il mandato consiliare  
  • 5.4 Il Consiglio accademico provvede all'attività istituzionale e all'amministrazione dell'Accademia ed in particolare: a. predispone e delibera, entro il mese di dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente, da presentare all'approvazione del Corpo accademico; b. predispone i programmi di attività dell'Accademia; c. propone al Corpo Accademico la nomina degli Accademici; d. indice l'elezione del nuovo Consiglio accademico alla scadenza del quadriennio di carica; e. nomina il Segretario scegliendolo fra gli Accademici Ordinari o Emeriti anche al di fuori del Consiglio stesso, purché non ricopra la carica di Revisore dei Conti. Il Segretario opera in collaborazione con il Presidente per la realizzazione degli scopi dell’Accademia. Il Segretario verbalizza le decisioni del Corpo accademico e del Consiglio accademico; in caso di suo impedimento a partecipare, il Segretario verbalizzante viene nominato dagli Accademici presenti alla riunione. f. nomina nel proprio seno l'Accademico Amministratore e l'Accademico Bibliotecario, secondo quanto disposto dall'apposito Regolamento; g. delibera su temi che, non essendo di competenza del Corpo accademico, vengano ad esso proposti dal Presidente o da uno dei Consiglieri.
  • 5.5 Le deliberazioni del Consiglio accademico vengono adottate a maggioranza di voti e sono valide se sono presenti almeno otto membri. 5.6 Le deliberazioni del Consiglio accademico devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario; lo stesso deve essere messo a disposizione degli Accademici con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio accademico atte a garantirne la massima diffusione. Il Consiglio accademico si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. La partecipazione può avvenire anche con le modalità di cui all’art. 4.4     

Art. 6 – Presidenza 

  • 6.1  Il Presidente rappresenta legalmente l'Accademia, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, cura l'incremento e lo sviluppo, conferisce tutte le cariche per le quali non sia diversamente disposto dal presente statuto
  • 6.2  I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso  di impedimento del Presidente, subentra il Vice Presidente con maggiore anzianità accademica. 

Art. 7 – Comitato di Presidenza
II Presidente può avvalersi del Comitato di Presidenza, composto da sé medesimo, dai due Vice Presidenti, dal Segretario e da due Consiglieri, nominati dal Presidente, per assumere decisioni urgenti da sottoporre a ratifica nella successiva riunione del Consiglio Accademico. 

Art. 8 – Collegio dei revisori dei conti

  • 8.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre Accademici Ordinari, eletti dal Corpo Accademico, da un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, qualora designati. I supplenti verranno nominati secondo quanto disposto con apposito Regolamento.
  • 8.2 Il Collegio esercita il controllo sulla contabilità dell'Accademia e redige una relazione scritta sul bilancio consuntivo dell'anno precedente.
  • 8.3 Il Collegio nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente.
  • 8.4 Il Collegio dei revisori rimane in carica per un quadriennio; i propri membri sono rieleggibili per non oltre due mandati. 

Art. 9 – Accademici Ordinari ed Emeriti

  • 9.1 Gli Accademici Ordinari, in numero non superiore a 300, sono scelti tra i Corrispondenti dell'Accademia, nominati da almeno un triennio. Con apposito Regolamento, sarà stabilito il percorso.      Tuttavia possono anche essere nominati direttamente Accademici, su proposta motivata del Consiglio Accademico e con voto unanime, personalità eminenti nel mondo della viticultura ed enologia.
  • 9.2 Gli Accademici Emeriti, il cui numero non è determinato, sono scelti fra personalità che abbiano operato per almeno 10 anni come Accademici Ordinari.
  • 9.3 Il titolo di Accademico della Vite e del Vino compete esclusivamente ad Accademici Ordinari ed Emeriti.
  • 9.4 Gli Accademici Ordinari ed Emeriti hanno diritto a:
       a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Accademia;
       b. candidarsi per ricoprire le cariche accademiche;
       c. partecipare alle assemblee del Corpo Accademico con diritto di voto.
  • 9.5 Tutti gli Accademici hanno i seguenti doveri ed obblighi:
       a. osservare lo Statuto nonché i Regolamenti e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
       b. collaborare con gli organi dell'Accademia per la realizzazione delle finalità istituzionali;
       c.  astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Accademia; d. pagare la quota associativa, qualora fissata, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico.
  • 9.6 La qualifica di Accademico può venir meno solo per una delle seguenti ragioni:
       a. morte o recesso dell'Accademico;
       b. esclusione dell'Accademico, secondo il disposto dell'art. 12;
       c. scioglimento dell'Accademia.
  • 9.7 Può essere attribuita l'onorificenza di Onorario dell'Accademia a cittadini italiani e stranieri che si sono resi particolarmente benemeriti dell'Istituzione su valutazione e delibera del Consiglio Accademico. Con apposito Regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione dell'onorificenza e possono essere altresì istituite altre onorificenze e riconoscimenti, che non comportano il titolo di Accademico.
  • 9.8 Tutti gli Accademici sono tenuti a collaborare alle attività dell'Accademia.  

Art. 10 – Corrispondenti dell’Accademia. Sono aggregati all'Accademia anche i Corrispondenti italiani e stranieri dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino, scelti tra personalità che abbiano acquisito meritata fama negli studi o nell'esercizio della viticoltura e dell'enologia o delle altre attività di cui all'art. 1. Con apposito regolamento sarà stabilito il loro numero. 

Art. 11 – Nomine.  Le proposte per la nomina degli Onorari e Corrispondenti dell'Accademia, sono adottate dal Consiglio accademico e approvate a maggioranza dal Corpo Accademico.  

Art. 12 – Esclusione.  Il Consiglio Accademico ha facoltà di disporre l'esclusione di Accademici che abbiano manifestato continuativo disimpegno nella partecipazione alle attività accademiche (per es. irreperibilità per un triennio) o che si siano resi incompatibili con la dignità e con gli interessi dell'Accademia. E' assicurata in ogni caso la tutela prevista dall'art. 24, terzo comma, del codice civile. 

Art. 13 – Adunanze accademiche

  • 13.1 Le adunanze accademiche possono essere pubbliche o private. Quelle pubbliche sono destinate a letture, conferenze e discussioni su argomenti di carattere tecnico e scientifico e culturale.
  • 13.2 Le adunanze private sono destinate all'esame di questioni concernenti organizzazione e funzionamento dell'Accademia, compresa l'approvazione dei bilanci e ai lavori delle Commissioni. 

Art. 14 – Gruppi di lavoro.  L'Accademia, al fine di conseguire le finalità di cui all’art. 1, può costituire Gruppi di Lavoro su tematiche specifiche secondo modalità riportate nel Regolamento. Ciascun Gruppo di Lavoro è presieduto da un Coordinatore designato dal Consiglio tra gli Accademici Ordinari ed Emeriti; salvo motivate deroghe, il Coordinatore del Gruppo di Lavoro dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Accademico che lo ha designato e
trasmette alla Presidenza, entro il mese di novembre di ciascun anno, una breve relazione scritta delle attività svolte da sottoporre all'approvazione del Consiglio Accademico. 

Art. 15 – Altre strutture.  Possono essere costituite presso l'Accademia altre strutture (uffici, centri, comitati, ecc.) con il compito di effettuare studi, rilevazioni, inchieste ed esperienze in determinati settori della viticoltura e dell'enologia, o anche al fine di fornire supporto a specifiche iniziative concorrenti al progresso del settore vitivinicolo. Esse saranno ordinate in base ad appositi regolamenti proposti dal Consiglio accademico ed approvati dal Corpo accademico. 

Art. 16 – Bilancio

  • 16.1 L'anno accademico e l'anno amministrativo coincidono con l'anno solare.
  • 16.2 Il Consiglio accademico adotta entro il mese di dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente, da presentare all'approvazione del Corpo accademico.
  • 16.3 Il bilancio preventivo, approvato dal Consiglio accademico, viene sottoposto all’approvazione del Corpo accademico entro il mese di dicembre; a tal fine il progetto di bilancio deve essere fatto pervenire agli Accademici non meno di dieci giorni prima della seduta.
  • 16.4 Il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio accademico, viene trasmesso al   Collegio dei revisori dei conti, il quale esprime il proprio parere con apposita relazione. Entro il 30 aprile viene sottoposto all’approvazione del Corpo accademico; a tal fine il progetto di bilancio deve essere fatto pervenire agli Accademici non meno di dieci giorni prima della seduta.
  • 16.5 Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nei trenta giorni dall’approvazione  definitiva verranno portati a conoscenza di tutti gli Accademici Ordinari ed Emeriti.       

Art. 17 – Patrimonio

  • 17.1 Il patrimonio dell’Accademia è costituito dalla biblioteca, dai beni mobili, attrezzature, impianti e arredi in proprietà dell’Accademia. I beni che costituiscono il patrimonio dell'Accademia sono descritti in appositi inventari.
  • 17.2 Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni, o comunque disponibili, sono destinate al conseguimento degli scopi per i quali è stata costituita l'Accademia o possono andare ad incrementare il patrimonio, anche con investimenti in titoli dello stato o garantiti dallo stato o in beni patrimoniali.
  • 17.3 Per lo svolgimento della propria attività istituzionale l’Accademia potrà disporre delle seguenti entrate:

            a. redditi di patrimonio e di capitale;
            b. contributi pubblici erogati in via ordinaria o straordinaria dallo Stato, dall’Unione Europea, dalle Regioni e dagli Enti Locali e da qualunque altro organo della Pubblica Amministrazione;
            c. risorse, fondi somme di denaro a qualunque titolo erogati da enti privati e da persone fisiche con spirito di liberalità;
            d. contributi finalizzati alla realizzazione di progetti e programmi di ricerca e studio;
            e. proventi derivanti dalla sua attività istituzionale nonché dalle attività imprenditoriali connesse alla vendita di pubblicazioni accademiche, alla fornitura di servizi e consulenze a enti pubblici o privati;
            f. ogni altra somma e contributo che le sia versato per svolgere la propria attività istituzionale.

  • 17.4 Il Consiglio accademico si riserva la facoltà di prevedere quote annuali di iscrizione/partecipazione a carico degli Accademici e dei Corrispondenti. In ogni caso eventuali quote o contributi non risultano rivalutabili, né trasmissibili a terzi.
  • 17.5 Il servizio cassa dell'Accademia è affidato ad uno o più istituti bancari di nota affidabilità, che assumono l'eventuale custodia dei titoli e la riscossione dei contributi.
  • 17.6 E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Accademia.   

Art. 18 – Obblighi di comunicazione. Entro il mese di marzo di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente. 

Art.19 – Amministrazione.  La scelta, le incombenze e le remunerazioni del personale che presta opera di collaborazione all'Accademia sono stabilite dal Consiglio accademico. 

Art. 20 – Modifiche statutarie.  Le proposte di eventuali modifiche dello Statuto, presentate dal Consiglio accademico o da almeno trenta Accademici Ordinari ed Emeriti, debbono essere approvate dal Corpo accademico con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.  La deliberazione è valida se sono presenti, di persona o per delega, un terzo più uno dei componenti il Corpo accademico. La partecipazione può avvenire anche con le modalità di cui all’art. 4.4. 

Art. 21 – Regolamenti. I Regolamenti, che disciplineranno il dettaglio delle attività dell'Accademia, verranno predisposti dal Consiglio accademico e dovranno essere sottoposti all'approvazione del Corpo accademico. 

Art. 22 – Scioglimento. In caso di cessazione delle attività e di scioglimento dell'Accademia, per qualsiasi causa, tutto il patrimonio di proprietà dell'Accademia stessa passa ad altro Ente od Associazione che non persegua fini di lucro e che operi nel campo delle attività proprie dell'Accademia sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 23 – Rinvio.  Le norme transitorie e di attuazione saranno adottate con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio accademico e approvato dal Corpo accademico.